lunedì, 17 febbraio 2025

Nell’assegno di mantenimento si tiene conto anche del valore-casa

Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 - D.ssa Mariagabriella Corbi    

 

La Corte di cassazione con la sentenza n. 26197 del 28 dicembre 2010 ha benevolmente accolto il ricorso della ex moglie circa la revisione del mantenimento. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento dev’essere conteggiata anche la fruizione della casa coniugale - di proprietà comune - da parte di uno solo dei coniugi separati. Inizialmente il Tribunale di Patti, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio della coppia aveva ordinato, all’ ex marito, la corresponsione  alla ex di un assegno mensile di € 250. Successivamente la Corte di appello di Messina individuava equo l’importo del mantenimento a € 150 perché la signora poteva chiedere la restituzione del 50% di proprietà immobiliare. Avverso tale sentenza entrambi ricorrevano in Cassazione: lui perché l’assegno posto a suo carico era stato definito tramite un mero calcolo matematico; lei per la riduzione dell’assegno dovuta alla supposizione di poter avanzare richiesta del proprio 50% dell’appartamento e per non aver considerato il beneficio economico che ne traeva il suo ex marito dal godimento dell’appartamento.
Gli Ermellini della prima sezione civile hanno accolto il ricorso della moglie  spiegando che, nel quantificare l’assegno di mantenimento, “occorre tener conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge”. Quindi, “nel concetto di reddito sono compresi non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione”. Ricordiamo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In occasione della riforma del diritto di famiglia, il legislatore decise di modificare, in tema di separazione personale, al quarto comma dell’art. 155 c.c., il principio secondo il quale “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”. L’assegnazione della abitazione, in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi 1599 c.c. In assenza della presenza di prole il giudice dovrà favorire il coniuge più debole. Il coniuge estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa in seguito al provvedimento di assegnazione: rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perché il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario. Questa assegnazione, anche se tradotta in termini economici, particolarmente valorizzati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 7 (come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 11), è abbinata all’affidamento dei minori. Infatti proprio nell’interesse di questi a poter rimanere nell'habitat domestico in cui e' cresciuta, e non deve quindi essere trattata come se fosse una componente dell'assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, per far fronte alle necessità economiche del coniuge meno abbiente, alle quali e' destinato unicamente il predetto assegno. Quindi, anche se l'immobile sia in comunione dei beni, l’assegnazione del beneficio  resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: nel caso contrario infatti, è discutibile in materia di costituzionalità legittima del provvedimento, che, non potendo automaticamente essere modificato a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, diverrebbe in un vero e proprio esproprio e quindi violazione del diritto di proprietà (una sorta di usufrutto),  per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del comproprietario (Cass. 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643). Conclusioni: la natura di diritto reale e l’opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare. In sintesi, costituisce un convincimento ormai maturato nell’esperienza giurisprudenziale che l’assegnazione della casa familiare non integri una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, ma svolga un’essenziale funzione di tutela dei figli. Tale finalità primaria consente allora di ritenere del tutto superate quelle posizioni della giurisprudenza più risalente, che inquadrava l’assegnazione della casa familiare tra i diritti personali di godimento e sosteneva l’inopponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione della casa familiare, sulla base della tassatività dei modi di costituzione dei diritti reali. Superate le ambiguità derivanti dall’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 6°, della legge sul divorzio, è possibile riconoscere, nel richiamo all’art. 1599 c.c., la precisa volontà del legislatore di equiparare la disciplina normativa del coniuge assegnatario a quella del conduttore, rendendo così opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, anche a prescindere dall’eventuale trascrizione. Tale provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: gli acquirenti diventano proprietari dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando il diritto di godimento viene meno).

D.ssa Mariagabriella Corbi

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LaPrevidenza.it, 19/01/2011

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