Garante Privacy, Provvedimento 27.11.2008
Con la definizione di «amministratore di sistema» si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente provvedimento vengono pero' considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software omplessi. Gli amministratori di sistema cosi' ampiamente individuati, pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attivita' sono, in molti casi, concretamente «responsabili» di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticita' rispetto alla protezione dei dati.
Attivita' tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di
memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacita' di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; cio', anche quando l'amministratore non consulti «in chiaro» le informazioni medesime.
LaPrevidenza.it, 25/12/2008
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