Consiglio di Stato, Sentenza 10.1.2012 n. 15
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante Gabriele C. l’annullamento del provvedimento notificatogli il 5 novembre 2009, con cui i competenti organi dell’Arma dei Carabinieri lo avevano definitivamente posto in congedo. L’originario ricorrente, l’ex carabiniere “in ferma volontaria” aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale amministrativo regionale, in sede di delibazione sulla domanda cautelare di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso. In particolare, il primo giudice ha rilevato che la “ferma volontaria” (rapporto d’impiego di natura prettamente temporanea) costituiva una sorta di “tirocinio” volto a sperimentare le doti del militare ed a valutarne le attitudini al successivo sviluppo di carriera. Il Gabriele Cosenza nel corso della sua quadriennale permanenza nell’Arma, (oggetto, tra l’altro, di ben cinque sanzioni disciplinari)aveva riportato – più volte – delle note caratteristiche oltremodo negative. Posto che il provvedimento impugnato era stato adottato nel pieno rispetto delle garanzie “partecipative” dell’interessato, su proposta dell’Ufficiale (che aveva mai avuto, nei confronti dell’odierno appellante, alcun motivo di inimicizia) dal quale il Cosenza direttamente dipendeva e che la detta proposta era stata approvata dalla scala gerarchica e condivisa dall’autorevole “Commissione di Valutazione e Avanzamento” (secondo cui il Cosenza aveva manifestato “mediocri requisiti complessivi…:con evidenti carenze di qualità militari, professionali e di condotta”) non sussisteva alcuno dei denunciati vizi.
LaPrevidenza.it, 28/01/2012
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