Tribunale Ue, Sentenza 11.6.2009 T-114/07
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo LAST MINUTE TOUR – Marchio nazionale anteriore non registrato LASTMINUTE.COM – Impedimento relativo alla registrazione – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 4, e art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Il 25 febbraio 2000, la società Last Minute Network Ltd (in prosieguo: la «LMN» o la «ricorrente») ha presentato presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), una domanda di registrazione di marchio comunitario riguardante il segno denominativo LASTMINUTE.COM.
I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione di tale segno rientravano in particolare nelle classi 39 e 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione
LaPrevidenza.it, 04/07/2009
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