Tribunale Ue, III sezione, Sentenza 17.3.2009 T-171/06
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo TRENTON – Marchio comunitario denominativo anteriore LENTON – Diritto ad essere sentiti – Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 54 del regolamento (CE) n. 2868/95– Mancato ritiro della domanda di marchio – Art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 – Obbligo di decidere in base alle prove disponibili – Regola 20, n. 3, e regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95»
Il 3 luglio 2001 la ricorrente, Laytoncrest Ltd., ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. Il marchio di cui è chiesta la registrazione è il segno denominativo TRENTON. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 9 e 11 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per la classe 7, alla seguente descrizione: «Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova». La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 48/02 del 17 giugno 2002. ...
LaPrevidenza.it, 25/04/2009
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