Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10.1.2011 n. 306
B.E., dipendente della AVIR spa chiese il riconoscimento di una malattia professionale, convenendo dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio l'INAIL e il datore di lavoro.
Nel giudizio intervenne volontariamente, a favore del datore di lavoro, la Riunione Adriatica di sicurtà spa. Il Tribunale rigettò la domanda.
La Corte d'Appello, a seguito del ricorso del lavoratore, con sentenza pubblicata il 17 maggio 2006, ha riformato in parte la decisione, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'INAIL. Ha quindi accertato la natura professionale della malattia e ha condannato l'INAIL a corrispondere al B. le prestazioni inerenti ad una inabilità del 15%.
Ha invece confermato la decisione negativa di primo grado con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno morale.
Il B. ricorre per cassazione contro questa parte della decisione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 2087 e 1218 c.c.. Nella esposizione censura la sentenza per aver respinto questo capo della domanda per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova ritenuto a suo carico.
A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: "se la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale; in conseguenza, se, ex art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro la prova della inesistenza di responsabilità colposa, mediante prova della non imputabilità dell'inadempimento dell'obbligazione di protezione prevista dal l'art. 2087 c.c.".
L'AVIR non ha svolto attività difensiva....
LaPrevidenza.it, 09/08/2011
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