martedì, 13 ottobre 2026

Malattia professionale: ripartizione dell’onere probatorio tra datore di lavoro e lavoratore

Cassazione, sez.lav. 10 gennaio 2011 n.306 - Adriana Pignataro

 

La responsabilità del datore di lavoro ex art.2087 c.c. è di natura contrattuale, quindi, come prescrive detta norma, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, la esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro; per contro il lavoratore  deve  provare il danno alla salute  subito ed il nesso tra questo e l’ambiente di lavoro. La sentenza appare interessante in quanto chiarisce la natura della responsabilità gravante sul datore di lavoro  ex articolo 2087 c.c ribadendo che è di natura contrattuale ed  escludendo che trattasi di responsabilità oggettiva come aveva paventato la Corte di merito  di Milano, ma nello stesso tempo, corregge i giudici di merito che avevano  posto illegittimamente dei limiti all’onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
Secondo la Corte di Milano “non esisterebbe un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta  ad evitare qualsiasi danno”  in quanto ciò comporterebbe che il datore di lavoro sarebbe da ritenere responsabile ogni volta che il danno ci sia comunque stato. I giudici, da tali considerazioni, fanno derivare il convincimento che spetti, invece, al lavoratore provare che il datore di lavoro ha violato le misure di prevenzione idonee ad evitare il danno.
In sostanza la Corte di merito ha invertito l’onere di prova e la Suprema Corte lo ha prontamente rilevato.
Il datore di lavoro, proprio in quanto trattasi di responsabilità contrattuale, deve dimostrare che l’inadempimento delle sue obbligazioni è stato determinato da causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.) e nella specie,  provare di aver adottato tutte le cautele che sono necessarie ad impedire il verificarsi del danno, così come prescrive la norma di cui al citato art. 2087 c.c. Se così non fosse, si escluderebbe qualsiasi onere probatorio a carico dell’imprenditore, come rilevato dalla Corte di Cassazione, altro che responsabilità oggettiva del datore di lavoro! Sarebbe il riconoscimento di impunità.
Per contro, come precisa la Cassazione,  il lavoratore  deve anche lui provare alcuni elementi fondamentali della sua domanda di risarcimento.
Spetta, infatti, a lui dimostrare l’esistenza del danno alla sua salute ed il nesso causale con il lavoro svolto  ovvero la natura professionale della malattia.
Va, infine osservato che la decisione della Cassazione, si riferiva,  in particolare,  alla domanda del lavoratore  di  risarcimento del danno morale non indennizzabile dall’Inail e che per i suddetti motivi era stata rigettata dalla Corte di merito.
Si coglie, quindi, l’occasione per considerare che implicitamente la sentenza ha riconosciuto la rilevanza penale  della norma ex
art. 2087 c.c. dalla cui inosservanza scaturisce il diritto al risarcimento del danno morale. In effetti, la violazione delle misure di sicurezza prescritte dal la citata norma, costituisce reato.

Avv. Adriana Pignataro

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LaPrevidenza.it, 21/09/2011

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