mercoledì, 04 dicembre 2024

Malattia dell’impiegato pubblico più povera e sotto stretta sorveglianza

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 – Matteo Mazzon Consulente del Lavoro in Milano

 

Con l’entrata in vigore il 25 giugno scorso del decreto legge n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, sono state adottate misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale, tra le quali una nuova disciplina in materia di assenze per malattia. In particolare l’articolo 71 stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3). Al decreto sono seguiti la circolare n. 7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ed il messaggio INPS n. 16603 del 21 luglio 2008 che ci aiutano a delineare meglio la situazione.

Quanto al trattamento economico riservato al pubblico impiegato è stato stabilito che nei primi dieci giorni di assenza per malattia gli dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale (voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam) con esclusione di ogni altro trattamento. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste dai contratti collettivi per le seguenti fattispecie : assenze derivanti da infortunio sul lavoro, assenze per malattia dovuta a causa di servizio, ricovero ospedaliero e day hospital, assenze dovute a gravi patologie che richiedono cure salvavita. In questi casi non sarà applicata la decurtazione per i primi dieci giorni di malattia. A norma dell’art. 45 del D.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”. Il Dipartimento della Funzione Pubblica al riguardo ha precisato che per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.
Le clausole dei contratti collettivi incompatibili con la presente disciplina sono quindi da intendersi automaticamente decadute e inapplicabili.

Particolare attenzione deve però prestare il dipendente pubblico alle altre due disposizioni contenute rispettivamente nei commi 2 e 3 dell’articolo 71 del decreto, disposizioni che dovrà osservare scrupolosamente.

Per ciò che riguarda le modalità di certificazione della malattia è stata introdotta una norma alquanto cervellotica. Infatti, il comma 2 dell’articolo 71 stabilisce che “2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.
I documenti di prassi hanno meglio specificato il significato della norma. Dal 25 giugno 2008 i periodi di assenza per malattia superiore a dieci giorni (assenza attestata con uno o più certificati) ovvero le assenze per malattia a partire dal terzo episodio di morboso in ciascun anno solare, dovranno essere attestate da certificazioni rilasciate esclusivamente da struttura sanitaria pubblica come i presidi ospedalieri e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma anche dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario stesso ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (medici di base).
In questi casi non saranno più ritenute valide le certificazioni rilasciate da medico libero professionista non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che però conserveranno la loro validità in tutti gli altri casi.

L’ultimo aspetto di particolare rilevanza da segnalare riguarda la previsione del comma 3 dell’articolo 71 che impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno “tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative” ovvero salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata, nonché l’ampliamento delle fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Questo ultimo comma merita più di una riflessione. Dando per scontato, ipoteticamente, che si possano evadere tutte le “pratiche di controllo” della malattia dell’impiegato pubblico sarebbe interessante quantificare il beneficio per la Pubblica Amministrazione e raffrontarlo con il maggior costo per sostenuto per effettuare tali visite. Non è affatto sicuro che il saldo sarebbe positivo per la P.A.

Non è superfluo poi sottolineare che fasce di reperibilità così come sono fissate appaiono coercitive. Neanche nel settore privato sono così estese. L’impiegato pubblico ammalato e single non potrà far la spesa ne pagare le bollette?

Un intervento generalizzato volto ad evitare il rilascio del “certificato facile” sarebbe stato sicuramente più efficace oltre che provvidenziale per le casse dello Stato.

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LaPrevidenza.it, 26/08/2008

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