mercoledì, 04 dicembre 2024

Magistrato mamma ritarda nel deposito delle sentenze: le SS.UU. condannano la disorganizzazione dell'ufficio salvaguardando i principi costituzionali in materia di gravidanza

Corte Cassazione Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2013 n.20815 - Valter Marchetti

 

- IL FATTO

Una donna magistrato viene incolpata dell'illecito disciplinare di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006 n.109 art.1 e art.2, comma 1, lett. q), per avere ritardato il deposito di sentenze e ordinanze, eccedendo oltre tre volte i termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto, nel periodo di servizio presso l'ufficio giudiziario in questione. In particolare, in due casi i ritardi del deposito delle sentenze collegiali superarono l'anno, oltrepassato per diciotto volte per quanto concerne il deposito delle sentenze monocratiche. In riferimento al deposito delle ordinanze i ritardi superarono in tre casi i 300 giorni, in sedici casi i 200 ed in ventisette casi si attestarono tra i 100 e i 200 giorni.

- IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Sezioni di disciplina del consiglio superiore della magistratura ha ritenuto l'incolpata responsabile dell'addebito e le ha comminato la sanzione della censura.

- IL RICORSO DELLA GIUDICE MAMMA

La donna magistrato impugna il provvedimento disciplinare attraverso ricorso in Cassazione, sottolineando la rilevanza della condizione soggettiva della medesima e cioè lo stato di maternità, richiamando il diritto al congedo parentale trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

Il ricorso richiama, altresì, i principi di cui alla circolare del Csm n.160/96 relativa agli obblighi del dirigente dell'ufficio di rendere compatibile l'impegno lavorativo con i doveri di assistenza al bambino inferiore ai 3 anni di età.

Ed ancora, la ricorrente richiama la delibera del Csm 11 novembre 1998 ove si osserva che il ritardo nel deposito delle decisioni causato dall'astensione obbligatoria e facoltativa non può avere rilevanza disciplinare.

- LE SEZIONI UNITE

I giudici di legittimità, a Sezioni Unite pronunciano una sentenza che richiama il decreto legislativo 26 marzo 2001 n.51, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità evidenziando, altresì, quelli che sono i principi costituzionali involgenti la posizione della madre lavoratrice ed in particolare gli articoli 30, 31 e 37 della carta costituzionale.

Detta sentenza richiama, inoltre, la disciplina di cui all'art.32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.51 sui congedi parentali introdotta al fine di dare attuazione alla clausola 2 dell'accordo quadro sul congedo parentale di cui alla Direttiva 96/34 CE del 3 giugno 1996 secondo la quale a tutti i lavoratori di ambo i sessi deve essere garantito il diritto individuale al congedo parentale per la nascita e l'adozione.

I giudici della Cassazione hanno richiamato la figura del magistrato distrettuale prevista dalla legge 13 febbraio 2001 n.48 in caso di assenza dei magistrati per gravidanza o maternità, proprio perchè le difficoltà connesse all'assenza delle magistrate per gravidanza costituiscono un dato fisiologico al sistema, da non affrontare con decisioni occasionali ma in maniera precostituita e secondo linee uniformi.

- PRIMA DI SANZIONARE E' OPPORTUNO STUDIARE ATTENTAMENTE LA QUESTIONE

Nella forma e nella sostanza, la Cassazione boccia il provvedimento disciplinare del Csm che non ha saputo vagliare due aspetti importanti della vicenda de qua e cioè lo stato soggettivo particolare in cui si trovava il magistrato mamma per la terza volta nonché l'intenso e soprattuto carico di lavoro che detta giudice doveva far fronte in quelle particolari condizioni inerenti la maternità. I giudici della Cassazione hanno chiarito, altresì, che occorre vagliare attentamente la produttività dei magistrati non tanto o comunque solo sotto il profilo di quante decisioni vengono emesse in un determinato lasso di tempo ma considerare nello stesso tempo il grado di complessità delle questioni trattate nei diversi procedimenti in carico.

Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona, email avvvaltermarchetti@live.it

 

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LaPrevidenza.it, 24/09/2013

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