Cassazione civile sez. III, sentenza 9 maggio 2011 n. 10107
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
F. e D.B.C., rispettivamente marito e figlio di S.M. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, C.A., C.A. e SAI Ass.ni s.p.a., per essere risarciti dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale in cui aveva perso la vita la loro congiunta. Esposero che questa, investita sulle strisce pedonali, aveva riportato lesioni che, dopo una degenza ininterrotta di ventuno giorni, ne avevano provocato la morte.
Con sentenza del 12 novembre 2002, il giudice adito, per quanto qui interessa, condannò i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle somme di Euro 113.142, in favore di D.B.F., e di Euro 86.208, in favore di D.B.C., per danno morale, mentre escluse ogni attribuzione a titolo di danno patrimoniale, in favore del coniuge superstite, in relazione alla pensione di cui era titolare la moglie, in ragione del riconoscimento al marito di una reversibile del 60%.
Proposto gravame da F. e D.B.C., la Corte d'appello, in data 12 luglio 2005, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato C.A., C.A. e SAI Ass.ni s.p.a. al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 840,00, a titolo di danno biologico spettante agli attori iure hereditatis, compensando tra le parti le spese del grado in ragione della metà e condannando gli appellanti al pagamento in solido del residuo.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, F. e D.B.C., articolando quattro motivi.
Resiste con controricorso C.A..
LaPrevidenza.it, 15/04/2012
Avvocato
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...