Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro
Il Ministero del Lavoro, con la lettera
circolare del 23 ottobre, n. 13649, ha specificato le attività
che devono essere assicurate dal professionista il quale assiste i
Ced, in forza dell'art. 5 ter del D.L. 15/02/07 n. 10 convertito in
L. 06/04/07 n. 46. Di conseguenza con una illustrazione che lascia
poco spazio a interpretazioni vengono definite le attività che
i Ced possono svolgere: mero calcolo e stampa, cioè attività
materiali e non intellettuali.
La problematica delle specifiche (e
lecite) attività dei Ced è stata piuttosto sofferta ed
elaborata.
Ai Ced sono stati riconosciuti, sin
dall'art. 58, sedicesimo comma, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
compiti con valenza esclusivamente matematica restando ferma la
esclusiva competenza dei consulenti. In questa direzione la Circolare
del Ministero Lavoro n. 14 del 15/03/00 la quale ha superato
positivamente l'esame del Consiglio di Stato.
Sulla medesima norma è stata
interessata la Corte di Giustizia Europea la quale ha concluso che
non possono esserci differenze tra imprese con meno di 250 addetti i
quali si potevano avvalere solo di centri costituiti e composti
esclusivamente da persone iscritte ad un determinato albo
professionale e imprese con più di 250 addetti i quali, in
virtù della stessa normativa, si avvalgono di centri esterni
di elaborazione dati alla sola condizione che questi siano assistiti
da una o più delle dette persone.
L'art. 5 ter ha appunto eliminato
questa differenza. Da qui la nuova formulazione del comma 5 dell'art.
1 dellla L. 11 gennaio 1979 n. 12.
(Angelo Vitale, consulente del
lavoro)
LaPrevidenza.it, 29/10/2007
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale