Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia svolge attività in contrasto con il dovere di cura e riposo
Nota a Cassazione, Sez .Lavoro, Sentenza 21.4.2009 n. 9474 - Avvocato Maurizio Danza, arbitro regionale per il pubblico impiego del Lazio
Di particolare interesse la pronuncia della Suprema Corte che interviene sul delicato tema tra aspettativa del lavoratore per motivi di salute ed interesse del datore alla reintegrazione psicofisica, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai più che decennale. Il caso de quo riguarda la pronuncia della Cassazione adita da una clinica napoletana privata a seguito di ricorso presentato nel 2006 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. La sentenza accoglie il motivo principali del ricorso formulato ,cassando la sentenza di primo grado e fissando il principio di diritto con rinvio del processo di merito alla Corte di appello in diversa composizione. La vicenda nasce intorno al 2002 a seguito di ricorso di un aiuto medico specialista in geriatria con rapporto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanale con la suindicata clinica privata, ma che in contemporanea e fino ad una certa data ricopriva il ruolo di direttore sanitario,circostanza ben nota però alla clinica . Durante un periodo di malattia successivo ad un precedente periodo di aspettativa per motivi di salute, causato da una insorgenza in capo al medico di coxoatrosi post necrotica,il medesimo si era visto contestare degli illeciti disciplinari non archiviati anche a seguito delle controdeduzioni e culminati con il licenziamento per giusta...
LaPrevidenza.it, 30/04/2009