Legittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia che non osserva il dovere di curarsi e riposarsi
Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21.4.2009 n. 9474
Con ricorso depositato in data 4.12.2002, F. Giuseppe Maria conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la spa C. Center ed esponeva di avere lavorato per la convenuta quale aiuto medico specialista in geriatria dal febbraio 1981, con rapporto di lavoro a tempo parziale di trenta ore settimanali; nel contempo, rivestiva la carica di direttore sanitario del Centro F. srl., fino al 28.4.2002, circostanza questa nota alla C. Center. Dopo un periodo di malattia (4.7.2000 - 2.1.2001) aveva ripreso servizio, ma in data 23.4.2002 aveva dovuto nuovamente assentarsi per l’insorgenza di coxoartrosi post-necrotica: pendente un ciclo riabilitativo consigliato in attesa di intervento chirurgico, la società gli contestava alcuni illeciti disciplinari; ricevuta la lettera di giustificazioni, lo licenziava per giusta causa. Egli impugnava il licenziamento e chiedeva la reintegra, in una col risarcimento del danno per avere riportato una crisi ansioso-depressiva a causa di tale licenziamento.....
vedasi nota di approfondimento della questione pubblicata oggi sull'osservatorio dall'avvocato Maurizio Danza - Arbitro regionale per il pubblico impiego del Lazio
LaPrevidenza.it, 30/04/2009