Inpdap, Nota Operativa 23.1.2007 n° 2
L’art.1, comma 769, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), prevede espressamente che “con effetto dal 1.1.2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro il 33 per cento”.
LaPrevidenza.it, 04/02/2007
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
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