Cassazione civile , sez. III, sentenza 29.9.2009 n. 20819 - Rocchina Staiano
La presente sentenza nega il risarcimento danni all’avvocato che vede pubblicato un articolo sul giornale che riferiva degli esiti di un procedimento disciplinare a suo carico. Tutto ciò è avvenuto tenendo conto del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Diritto di cronaca e pubblicità della sanzione disciplinare
Uno dei tre elementi dell’esimente del “diritto di cronaca”, senza riferimento diretto agli altri due (l'utilità o interesse sociale della notizia; la correttezza formale della esposizione o continenza), è la verità della notizia, cosa che è accaduta nel caso di specie, che è condizione necessaria per la corretta formazione dell'opinione pubblica e quindi per il soddisfacimento delle esigenze che giustificano la prevalenza del diritto di cronaca sugli interessi contrapposti.
In questo senso solo il rispetto rigoroso della verità soddisfa l'interesse sociale all'informazione inconfigurabile in relazione a notizie false.
Occorre distinguere la verità oggettiva della notizia come fatto in sè dalla verità del fatto oggetto della notizia; quando la notizia di un fatto presenti notevole interesse per la vita pubblica il giornalista è tenuto a darla per non venire meno al suo dovere di informazione anche se non sia vera, ma in questo caso deve mettere in evidenza che la verità si limita alla notizia come fatto storico e non si estende all'oggetto di essa, indicando, ove possibile, le fonti di propagazione della notizia (Cass. 26.7.2002, n. 11060; Cass. 2.10.2001, n. 12196; Cass. 12.12.1988, n. 6737).
In ogni caso il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione e, cioè, l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista che deve rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, spiegando se è relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sè come fatto storico ed inoltre se è diretta ovvero indiretta (Cass. 29.8.1990, n. 8963).
La verità può anche essere solo putativa, purchè risulti da un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. 13.2.2002, n. 2066); pertanto, l'esimente del diritto di cronaca opera, se il giornalista in buona fede ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l'abbia accuratamente verificata.
Nell'accertamento della diligenza con la quale il giornalista esamina e controlla i fatti che riferisce o seleziona le fonti di informazione la giurisprudenza dimostra particolare rigore, di modo che si presenta difficile il discrimine fra l'esimente reale e quella putativa, configurabile nelle ipotesi di percezione erronea di una verità accuratamente verificata (Cass. 24.9.1997, n. 9391).
Non esistono fonti privilegiate di informazione e, cioè, tali da ridurre gli oneri di accertamento a carico del giornalista; il principio è, tuttavia, attenuato quando la notizia sia desunta da documenti ufficiali. In questo ambito si ritiene esercitato correttamente il diritto di cronaca, quando la notizia, anche se non corrispondente a verità, sia fedele al contenuto di un provvedimento giurisdizionale (Cass. 24.5.2002, n. 7628).
Con riferimento alla cronaca giudiziaria va precisato che i fatti debbono essere prospettati in modo che risulti chiaro che la colpevolezza della persona accusata non può considerarsi ancora acquisita e quindi in modo da non determinare erronei o esagerati convincimenti circa una colpevolezza da accertare definitivamente. In particolare la notizia va collegata con la fase processuale nella quale è data, rendendo esplicita la posizione attuale della persona coinvolta nel processo.
La verità della notizia deve essere valutata con riguardo al momento della sua diffusione e non a quanto viene successivamente accertato. Vale considerare in proposito che è frequente il fenomeno della scoperta progressiva della verità collegata al passare del tempo che può portare alla luce elementi nuovi che contribuiscono a chiarire il fatto o a mutarne il significato. Detto in altri termini la verità non è per sua natura un concetto immutabile ed è anzi dato di comune esperienza che può mutare con il trascorrere del tempo. In materia giudiziaria spesso accade che l'evoluzione del processo con il compimento di nuovi accertamenti porti a conclusioni diverse, se non opposte, a quelle iniziali.
(Altalex - Nota di Rocchina Staiano)
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