domenica, 10 dicembre 2023

Le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere

Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 18 luglio 2007, n. 15973 – Avv. Giuseppe Salvi

 





Le soste voluttuarie di pochi minuti,
insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela
dell'infortunio in itinere.



 



Nota a
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 18 luglio 2007, n. 15973 – w:st="on">Avv. Giuseppe
Salvi



 



 



Secondo quanto disposto dall’art.
2, comma terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante norme in materia di “Assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
”,
come modificato dall’art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “ style='mso-bidi-font-style:normal'>Salvo
il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti
style='font-size:9.0pt;font-family:Tahoma;color:black'>”.



 



Sempre
secondo il medesimo testo normativo: “l’interruzione
e la deviazione si intendono necessitate
(e, quindi, rientranti nella
nozione di “occasione di lavoro” ai fini della copertura assicurativa) style='mso-bidi-font-style:normal'> quando sono dovute a causa di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti”.



 



Ciò posto,
sebbene il dettato del D.P.R. n. 1124/65 sopra citato sembrerebbe senz’altro escludere
la copertura assicurativa in caso di c.d. “soste
non necessitate
” effettuate dal lavoratore, occorre però rilevare che la giurisprudenza
di legittimità e di merito, ampliando l’ambito della tutela dell'infortunio style='mso-bidi-font-style:normal'>in itinere rispetto alla previsione
legislativa, ha
distinto non solo le soste necessitate (quali, ad es.,
la necessita' di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessita' di
soddisfare esigenze fisiologiche) dalle soste voluttuarie (o non necessitate) ma,
in questo secondo ambito, ha ulteriormente distinto tra le soste di pochi
minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di
apprezzabile durata e consistenza. Solo queste ultime escluderebbero la c.d. “ style='mso-bidi-font-style:normal'>occasione di lavoro” presupposto indefettibile
per il configurarsi dell’infortunio in
itinere
.



 



In
altri termini, secondo la giurisprudenza ormai pacifica sul punto, la
permanenza o meno della copertura assicurativa dipende dalle caratteristiche
della sosta, ovvero dalle sue dimensioni temporali e dal verificarsi dell’aggravamento
del rischio.
La valutazione delle circostanze di fatto che
caratterizzano l’interruzione non necessitata e'
compito del Giudice del merito, il quale – al fine di verificare se nel caso
concreto non venga eluso il carattere finalistico che giustifica la tutela
dell'infortunio in itinere - potra'
adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in
proporzione alla durata del viaggio.



 



A
questi principi si e' sostanzialmente attenuta anche la sentenza
in commento
laddove, confermando quanto deciso dal Giudice dell’appello ha affermato che le
soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni
di rischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere.



 



 



 



style='mso-bidi-font-weight:normal'>Avv. ProductID="Giuseppe Salvi" w:st="on">Giuseppe Salvi style='mso-bidi-font-weight:normal'>



 







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LaPrevidenza.it, 05/02/2008

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