D.p.c.m. 30.3.2009
I dispositivi sicuri per la generazione delle firme di cui all'art. 35 del codice sono conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme, le caratteristiche delle chiavi utilizzate, le funzioni di hash, i formati e le caratteristiche dei certificati qualificati, le caratteristiche delle firme digitali e delle marche temporali, il formato dell'elenco di cui all'art. 39 del presente decreto, sono definiti, anche ai fini del riconoscimento e della verifica del documento informatico, con deliberazioni del CNIPA e pubblicati sul sito internet dello stesso Centro nazionale. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attiva...
LaPrevidenza.it, 12/06/2009
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...