Dr.ssa Silvana Toriello
Come precisato in precedente intervento,il lavoro accessorio, nella prima stesura del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 artt. 70- 71- 72 era destinato a regolare una serie di attività marginali e si rivolgeva a destinatari a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe , studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l’area del lavoro nero. Era previsto un limite di 30 giorni e non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.Come precisato in precedente intervento,il lavoro accessorio, nella prima stesura del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 artt. 70- 71- 72 era destinato a regolare una serie di attività marginali e si rivolgeva a destinatari a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe , studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l’area del lavoro nero. Era previsto un limite di 30 giorni e non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.
LaPrevidenza.it, 08/03/2010
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...