Cassazione civile sez. lav., sentenza 22 ottobre 2010 n. 21756
Con sentenza depositata il 21 novembre 2005, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla società C. di B. Enio F.lli s.r.l. Avverso l’ordinanza ingiunzione n. 220 del 2003 emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Macerata per violazione di norme sulla disciplina del lavoro. A fondamento di tale decisione, il Tribunale, accogliendo la relativa eccezione sollevata in giudizio dalla Direzione del lavoro, rilevava che l’ordinanza era rivolta, non già alla società opponente, ma a B.E., suo rappresentante legale ed autore degli illeciti contestati, mentre la medesima società, quale coobbligata solidale ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, era destinataria di una distinta ordinanza ingiuntiva, n. 220-bis del 2003, ed era perciò carente di legittimazione in relazione alla opposizione alla ordinanza n. 220 del 2003. Di tale sentenza la società domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione, cui la Direzione provinciale del lavoro di Macerata resiste con controricorso....
LaPrevidenza.it, 09/02/2011
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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