Articolo di Luca Lodi
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullita' , su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego� - art. 1, co. 1, L. 188/2007.
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LaPrevidenza.it, 25/02/2008
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