martedì, 13 ottobre 2026

Le dichiarazioni del datore di lavoro contenute nel verbale di denuncia di infortunio valgono come prova

Cassazione, sentenza 9.4.2013 n. 8611

 

1.1. - Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza ritenuto che in caso di infortunio sul lavoro il lavoratore abbia l'onere non solo di allegarne, ma anche di provarne le modalità di accadimento, onere probatorio che - invece - il ricorrente ritiene gravare sul datore di lavoro.

 

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare ai fini della decisione la deposizione del teste P. (che aveva dichiarato che l'allora titolare del Mobilificio San Michele gli aveva riferito che il F. era caduto dagli scaffali dove si trovavano dei vetri) e la valenza confessoria della denuncia di infortunio del (OMISSIS) (acquisita agli atti), ove si dava atto che il lavoratore si era infortunato cadendo da uno scaffale.

 

Tale violazione viene sostanzialmente fatta valere anche con il terzo e con il quarto motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione rispettivamente dell'art. 2709 c.c., e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 403, c.p.c., nonchè dell'art. 2730 c.c..

 

Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte veneziana omesso di esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio pur sollecitati dal ricorrente, che aveva chiesto un supplemento di CTU per accertare se le gravi conseguenze riportate dal F. ("trauma cranico commotivo con frattura completa di rocca e mastoide di dx, focolai contusivi minimi encefalici, paresi del VI n.c. di dx") fossero compatibili con l'urto contro un ostacolo fisso a seguito di uno scivolone oppure soltanto con una caduta dall'alto, dagli scaffali su cui si trovavano gli specchi che il F. doveva portare al reparto imballaggio (come sostenuto in ricorso, ove si afferma che l'infortunio si era verificato mentre il ricorrente cercava di recuperare degli specchi collocati su uno scaffale alto circa m. 3,60 con due ripiani intermedi posti l'uno a m. 1,20 e l'altro a m. 2,40 dal suolo: su quest'ultimo si trovavano gli specchi da portare al reparto imballaggio).

 

2.1. - Si premetta che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di Allianz S.p.A., i quesiti formulati dal ricorrente sono idonei ai fini dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie), essendo sufficientemente chiari nel delineare la regula iuris che si ritiene essere stata disattesa dai giudici del merito.

 

Ciò detto, il primo motivo di ricorso è infondato, noto essendo per costante giurisprudenza di questa S.C. che, proprio ex artt. 1218, 2087 e 2697 c.c., in caso di infortunio sul lavoro incombe sul lavoratore l'onere di allegarne e provarne le modalità di accadimento.

 

Invero, essendo di natura contrattuale la responsabilità del datore di lavoro per violazione del debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., incombe sul lavoratore, che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio patito, come pure - a monte - la dinamica dell'infortunio e il suo nesso di causalità rispetto a mansioni svolte o ambiente lavorativo, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedirne il verificarsi (cfr., per tutte, Cass. 17.2.09 n. 3788).

 

Si tratta di giurisprudenza antica e consolidata rispetto alla quale il ricorso non offre validi spunti di ripensamento....


 

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 24/05/2013

Milano Finanza Osservatorio Partner
CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...