Cassazione penale sez. IV, sentenza 26 ottobre 2010 n. 44840
P.C., impiegato con funzioni di acquisitore commerciale della società XX S.p.A. Di Genova, e distaccato presso la XX M. di (OMISSIS) per operare nel settore della acquisizione e gestione del traffico cargo operato da XX, è stato chiamato a rispondere dei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.), rivelazione di segreto industriale (art. 622 c.p.) e furto aggravato dal mezzo fraudolento, in danno della società predetta; si contestava al P. il fatto che, poco prima di dare le dimissioni dalla società, nell’(OMISSIS), si faceva trasmettere da un collega sul proprio computer aziendale una serie di dati e offerte commerciali inerenti clienti italiani ed altresì, in occasione di un rientro nella sede di (OMISSIS), accedeva al server centrale della società prendendo cognizione dei dati commerciali ivi custoditi, che spostava su un proprio indirizzo privato, per poi utilizzarli a favore della xxx S.p.A., concorrente della XX, della quale egli, subito dopo le dimissioni, diveniva co-amministratore; società quest’ultima che formulava agli stessi clienti della XX proposte più vantaggiose di quelle praticate dalla stessa XX. La sentenza di primo grado assolveva l’imputato da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto. Per il reato di cui all’art. 615 ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la sentenza accertava che il P. era entrato nel sistema informatico della XX in modo legittimo e non abusivo; infatti il P., in quanto dipendente, era legittimato ad accedere al server centrale H della società ed anzi disponeva di una apposita password; escludeva la sussistenza del reato di cui all’art. 623 perché destinato a punire solo le condotte di rivelazione o uso indebito di invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, mentre tali non erano quelle di cui si avvalse il P., che erano notizie commerciali attinenti alla vita della società; quanto al furto, il Tribunale riteneva che non era possibile avere prova certa che P. avesse sottratto i files che aveva aperto sul computer di (OMISSIS). La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado e riteneva P.C. Colpevole dei reati di cui agli art. 622 c.p., (cosi modificato l’originario capo della rubrica sub A), e art. 624 c.p., esclusa per quest’ultimo l’aggravante dell’accesso abusivo al sistema informatico, e ritenuto più grave il furto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e al risarcimento...
LaPrevidenza.it, 15/02/2011
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