mercoledì, 14 ottobre 2026

Lavoro: il codice disciplinare deve essere effettivamente accessibile ai dipendenti

Cassazione, Sentenza n. 20733/2007 - Gesuele Bellini

 


In tema di sanzioni disciplinari,
l'obbligo a carico del datore di lavoro di affiggere il codice
disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori non può
essere inteso restrittivamente in senso teorico, ossia limitato alla
sola condizione che i locali dove sono esposte le norme disciplinari
non siano chiusi e che tutti i dipendenti abbiano la possibilità
di accedervi, ma in senso effettivo, rientrando nel concetto di
libero accesso la comodità e la non sussistenza di particolari
difficoltà.


Così ha stabilito la Corte di
Cassazione nella sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20733.


Il caso ha riguardato alcuni dipendenti
colpiti da sanzioni disciplinari per violazione di un obbligo
contrattuale, i quali hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori,
lamentando, tra l'altro, la mancata esposizione del codice
disciplinare.


Ottenuta una sentenza favorevole in
primo e secondo grado, l'azienda interessata ha proposto ricorso per
cassazione.


La corte, accogliendo il ricorso, ha
premesso che, come disposto dall'art. 7, comma 1, della legge 20
maggio 1970, n. 300, per la legittima irrogazione della sanzione
disciplinare le relative devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti,
specificando che tale ultimo assunto, debba essere inteso in senso
effettivo e non teorico, e perciò ammettendo un libero
accesso, non impedito, non difficoltoso.


Ciò non vuol dire, ha
ulteriormente precisato la Corte, che l'accesso debba essere
necessitato, non evitabile, in un locale in cui i dipendenti debbano
necessariamente passarvi e tanto meno che il luogo dell'affissione
debba avvenire in una bacheca aziendale, che potrebbe mancare o
essere destinata per altre comunicazioni.


Nella fattispecie in esame il codice
disciplinare era stato esposto in un luogo in cui non era più
necessario passaggio dei lavoratori, ma tali locali non erano chiusi
ed i dipendenti avevano piena libertà di accedervi senza
impedimenti di sorta e senza dover chiedere particolari permessi.


(Gesuele Bellini, responsabile della
sezione Pubblico Impiego dell'osservatorio)





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LaPrevidenza.it, 29/10/2007

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