Inps, Circolare 17.2.2009 n. 20
L’art. 16 bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede - ai commi 11 e 12, in deroga alla normativa vigente - che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dall’art. 9 bis, Decreto Legge 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n° 608 ed agli obblighi previsti dall’art. 4 bis, comma 6, Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n° 181 e successive modificazioni. Pertanto, dal 29 gennaio 2009 la comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni richieste assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura-ufficio territoriale del Governo....
Gli allegati sono disponibili sul sito Inps
LaPrevidenza.it, 24/02/2009
0823911023
3356042932
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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