Cassazione, sezione lavoro. sentenza 21.3.2012 n. 4476
Con sentenza del 26-9-2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da B.R. nei confronti della A.. s.p.a., diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 4-6-2001 e della persistenza del rapporto, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni sino al 30-5-2007, o in subordine dell'inefficacia della risoluzione del rapporto con ordine di reintegrazione e risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi, nonchè ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di Euro 72.804,98, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e indennità varie. Con ricorso depositato il 18-12-2008 la B. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle proprie domande.
La x x s.p.a., incorporante la A.. s.p.a., si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 15-9-2009, dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 4-6-2001 e la prosecuzione giuridica dello stesso "sino ad oggi" e condannava la società a risarcire il danno alla lavoratrice, in misura pari alle retribuzioni dovute dalla messa in mora del 30-5-2007 alla data della sentenza, oltre rivalutazione e interessi.
In sintesi la Corte territoriale accertava che nella fattispecie, nonostante il nomen juris attribuito dalle parti al rapporto (dapprima contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di continuità per oltre sei anni), in effetti in base alle risultanze istruttorie sussistevano i requisiti essenziali della subordinazione, con la conseguenza che, essendo comunque nulli i termini apposti ai contratti (perchè privi della indicazione del motivo che giustificasse l'assunzione), doveva ritenersi costituito un unico rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine e la società doveva essere condannata a risarcire il danno nella misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora. Nel contempo la Corte di merito dichiarava la nullità della domanda concernente le differenze retributive.
LaPrevidenza.it, 10/04/2012
Avvocato
3497880035
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