Cassazione civile sez. lav., sentenza 11 ottobre 2012, n. 17334
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia gli eredi di B.V., lavoratore portuale dal 20-4-1957 al 31-3-1987, deceduto il 18-1-1997 per carcinoma polmonare, chiedevano che fosse dichiarata l'origine professionale della malattia, per la esposizione alla inalazione di fibre di amianto, e la responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia (APV) con conseguente condanna della stessa al risarcimento, iure hereditario, del danno biologico e del danno morale nelle misure indicate o in quelle diverse di giustizia.
Si costituiva l'APV eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza del soggetto convenuto, il proprio difetto di legittimazione passiva e la incompetenza funzionale del giudice adito, l'intervenuta prescrizione e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
Il giudice con ordinanza del 22-6-2005 non autorizzava sia la chiamata in causa delle società armatrici, ritenendola eccessivamente generica, sia la chiamata in causa della società cooperativa poichè nei confronti della stessa non era stata proposta alcuna domanda dalle parti.
La causa veniva quindi istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e dell'esame dei testi dalle stesse addotti nonchè mediante CTU medico-legale.
All'esito il giudice, accoglieva la domanda e condannava l'APV al pagamento della somma complessiva di Euro 51.720,00, per danni biologici (Euro 11.720,00) e morali (Euro 40.000,00), oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora a saldo.
L'APV proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo il litisconsorzio necessario con l'INAIL, a seguito della istituzione del Fondo Vittime per l'amianto ex L. n. 244 del 2007, ribadendo la nullità del ricorso introduttivo, la propria carenza di legittimazione passiva la incompetenza funzionale del giudice del lavoro e la intervenuta prescrizione, e censurando la pronuncia di primo grado sotto i profili relativi alla carenza del nesso di causalità tra le lavorazioni svolte dal B. e la patologia e alla consapevolezza all'epoca dei fatti.
Gli appellati si costituivano resistendo al gravame e proponendo appello incidentale in relazione alla quantificazione dei danni biologico e morale, ritenuta eccessivamente esigua.
Con sentenza non definitiva in data 7-4-2009 (pubblicata il 23-6- 2009) la Corte d'Appello di Venezia rigettava le eccezioni relative al difetto di integrazione del contraddittorio, alla nullità del ricorso, al difetto di legittimazione passiva, all'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e alla prescrizione.
In sintesi la Corte territoriale:
sul preteso litisconsorzio necessario rilevava che, ex L. n. 244 del 2007, le prestazioni del Fondo (per il quale ancora non era stato predisposto il regolamento attuativo) non escludevano alcuno degli altri diritti (risarcitori o indennitari), cumulandosi con gli stessi, mentre per quanto concerneva la Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) la stessa, come accertato dal primo giudice, si limitava a fornire (lecitamente) manodopera al Provveditorato al Porto (poi APV) vera impresa portuale;
sulla eccepita nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del convenuto rilevava la univocità dell'atto introduttivo rivolto chiaramente nei confronti del Provveditorato al Porto (poi APV) nonchè la mancanza di qualsiasi domanda nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali (CLP);
sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva accertava che nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia l'unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era l'APV e tale elemento era sufficiente a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex art. 2087 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di un diretto rapporto di lavoro tra le parti;
sull'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro rilevava che nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ex art. 409 c.p.c., n. 1 dovevano annoverarsi tutte quelle in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollegasse direttamente al detto rapporto, non essendo necessario che lo stesso costituisse la causa petendi della pretesa fatta valere in giudizio;
infine sull'eccezione di prescrizione, riteneva che nella fattispecie, riconducibile all'art. 1173 c.c., u.p., andava applicato l'ordinario termine decennale, non decorso.
Avverso tale sentenza non definitiva l'APV ha proposto ricorso con sei motivi.
Gli eredi B. hanno resistito con controricorso.
Nel frattempo la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza definitiva pubblicata il 26-7-2010, in parziale accoglimento dell'appello dell'APV e in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminava le spettanze dovute agli eredi B. in Euro 45.000,00 e compensava per metà le spese del primo grado, compensando altresì per la metà anche le spese d'appello e condannando l'APV al pagamento della residua metà.
In sintesi la Corte veneziana alla luce delle risultanze della CTU confermava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione professionale all'amianto e la genesi della patologia polmonare rivelatasi letale e affermava che. sotto il profilo della colpa, era sempre e comunque esigibile da parte di APV la predisposizione di tutte quelle misure di prevenzione non adottate nel caso di specie.
Circa, poi, la quantificazione del danno, la Corte rilevava che occorreva utilizzare come parametro di riferimento la durata della malattia sofferta dal de cuius e valutare come importo risarcitorio un dato complessivamente rapportabile a tutte quelle voci di danno non patrimoniale (nel caso di specie biologico e morale) considerate unitariamente e non una in percentuale rispetto all'altra data l'unitarietà del concetto stesso di danno non patrimoniale".
Pertanto valutando un importo unitario di complessivo danno non patrimoniale di Euro 4.500,00 al mese e moltiplicando tale importo per i dieci mesi di malattia, la Corte di merito liquidava una somma complessiva di Euro 45.000,00.
Avverso tale sentenza l'APV ha proposto ricorso con tre motivi.
Gli eredi B. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con due motivi.
Infine in entrambe le cause le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
LaPrevidenza.it, 03/11/2012
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