domenica, 18 ottobre 2026

Lavoratore che si assenta senza dare comunicazione: legittimo il licenziamento

Cassazione, Sentenza 7.5.2013 n. 10552

 

La Corte d'appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, respingeva il gravame proposto da G. G. e confermava la legittimità del licenziamento intimatogli dalla Polisplend s.r.l., ai sensi dell'art. 49 lett. A sub e) del c.c.n.l. di categoria, in conseguenza dell'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi dal 24 al 30 marzo 2003.

 

Il giudice territoriale nel verificare la proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento in concreto tenuto dal dipendente, aveva in primo luogo accertato che, effettivamente, l'assenza non era supportata da una giustificazione idonea (posto che il certificato medico rilasciato dal Policlinico in data 10 marzo 2003 che conteneva una prognosi di venti giorni e dunque fino al 30 marzo), che la prima certificazione era comunque superata dal certificato del 12 marzo successivo, redatto dal medico curante, che era anche l'unico inviato al datore di lavoro in ossequio al disposto della L. n. 633 del 1979, art. 2. In tale certificato era stata ritenuta sufficiente un assenza di durata inferiore a quella originariamente prescritta, che andava a scadere, invece che il giorno 30, il giorno 23 marzo 2003.

 

Pertanto, evidenziata la mancanza di una certificazione ulteriore, che giustificasse l'assenza dal servizio nel periodo 24-30 marzo, il fatto addebitato era stato confermato. Quanto alle dichiarazioni rese dai testi in primo grado, riteneva la Corte di merito che queste non era utili a provare un legittimo impedimento alla prestazione,atteso che il dipendente non aveva dato la prova di essersi trovato nell'impossibilità di provvedere alle comunicazioni prescritte.

 

Per la medesima ragione, poi, la certificazione prodotta successivamente, era idonea a giustificare solo l'assenza nel periodo successivo al suo rilascio, vale a dire dal 1 aprile in avanti, e non poteva retroagire e coprire anche l'assenza contestata.

 

Ritenuto, allora, accertato il fatto addebitato, la Corte territoriale confermava la proporzionalità della sanzione irrogata rilevando che la norma contrattuale applicata prevedeva il recesso per il caso di assenze ingiustificate ben più brevi (4 gg consecutivi). Inoltre evidenziava che risultava provata l'incidenza, in concreto, dell'assenza del lavoratore sull'attività datoriale (impresa di pulizie di dimensioni ridotte con necessità di espletare comunque i servizi in appalto) e che, anche per questo, il comportamento del lavoratore, che non si era accertato della minor durata dell'assenza autorizzata dal medico curante provvedendo a riprendere il servizio o comunque a comunicare tempestivamente il prorogarsi della sua assenza, doveva essere considerato espressione di una grave negligenza sanzionabile con la massima sanzione espulsiva.

 

Per la cassazione della sentenza ricorre il G. affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso la P..


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LaPrevidenza.it, 10/09/2013

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