Inps, messaggio 22.7.2013 n. 11761
Come noto, l’articolo 7, c. 4 del D.lgs. 167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.
Riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato[1] che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU[2] negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa[3] e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”.
LaPrevidenza.it, 27/07/2013
0823911023
3356042932
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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