La violazione della par condicio non determina abuso nella fase di concordato
Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 10.2.2011 n. 3274
Con decreto depositato in data 19 maggio 2009 la Corte d’appello di Napoli, riformando il provvedimento del Tribunale, ha omologato il concordato proposto nell’ambito del fallimento della i. s.p.a. Dalla xx v. s.r.l. Che, in estrema sintesi, a fronte della cessione dei beni, diritti e azioni costituenti l’attivo fallimentare, prevede, oltre al pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella misura del 40% di quelli chirografari, nonché, in favore di questi ultimi e in proporzione dei loro crediti, la corresponsione di una quota aggiuntiva derivante dal ricavato delle azioni di massa cedute alla proponente con la sola esclusione di quelle pendenti nei confronti del Banco Popolare Soc. Coop. Per revocatoria e Contro il decreto ha proposto un primo ricorso la curatela del fallimento i. s.p.a. Affidandosi a cinque motivi; resistono la xx v., che, propone altresì ricorso incidentale con un unico, complesso motivo, il Comune di c. s.r.l. E il Banco Popolare; ha altresì proposto controricorso e ricorso incidentale il Comune di b. con quattro motivi cui resiste la proponente con controricorso. Un secondo, successivo ricorso, articolato in otto motivi, è stato proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad esso resistono la xx Ventìsei s.r.l., il Banco Popolare e il Comune di c.. Un terzo ricorso, ultimo in ordine di tempo, con il quale si enunciano quindici motivi di censura, è stato infine proposto dalla Banca della XXX s.p.a.; resistono la xx v. s.r.l., il Banco Popolare, il Comune di c. e quello di P.. Hanno depositato memorie la curatela del fallimento i. s.p.a., la xx 26 s.r.l. E la Banca della XXX s.p.a.....
LaPrevidenza.it, 15/04/2011