La unificazione della rendita e gli infortuni policroni oltre il decennio. La revisione della rendita unificata
D.ssa Silvana Toriello
Vigoroso il lavoro della giurisprudenza sulla materia oggetto del presente contributo tanto che non può prescindersi dal citare integralmente passaggi fondamentali di sentenze che hanno fatto storia nella specifica materia come le due sentenze 6402 e 6403 del 2005 della Suprema Corte di Cassazione.
Il TU 1124 /1965 articolo 80.
L'art. 80 del t.u. 1124 disciplina secondo quanto segue l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio: "Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al 10 per cento e 1'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, e liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il 10 per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, e liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo 1'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si e verificato".La domanda di unificazione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione triennale, che decorre dall'evento successivo da unificare.Vige in materia il principio del rispetto della percentuale inabilitante consolidata al decennio in caso di unificazione di rendite .Pertanto se la precedente rendita non è più soggetta a revisione per scadenza dei termini, cd. rendita consolidata, la rendita unica non può essere rapportata ad una inabilità complessiva inferiore alla percentuale in base alla quale fu liquidata la rendita ormai consolidata (Cost., n. 318/1989; circ. .69/1989). II medesimo principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro i termini previsti) alla revisione di tale rendita per eventuale variazione dei postumi dell'ultimo evento invalidante.
La giurisprudenza in materia
In precedente contributo sono stati illustrati i principi affermati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con sentenze del 25 marzo 2005, nn. 6402 e 6403 in tema di termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni, costituita ai sensi dell’art. 80 T.U. in relazione alle istruzioni dettate dall’ Istituto assicuratore. Poichè i due istituti della unificazione delle rendite e della revisione sono contemplati da norme diverse, si è posto il problema se il principio di stabilizzazione dei postumi, enunciato dall'art. 83 fosse applicabile in sede di costituzione della rendita unica a norma dell'art. 80, rendendo cosi intangibili i postumi di eventi infortunistici (o relativi a malattie professionali) anteriori di un decennio alla unificazione. L'art. 83 nel disciplinare l’istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, ha stabilito dunque che in tal caso l'INAIL provvede alla costituzione di una rendita unica «in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro» causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa è diminuita complessivamente in conseguenza dei successivi infortuni e della coesistenza delle singole lesioni. Questa regola di valutazione complessiva posta dall'art. 80 si applica anche quando l'inabilità sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), senza che a ciò osti il differenziato termine di stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro (dieci anni) e delle malattie professionali (quindici anni). L'art. 83 del T.U. attiene invece all'istituto della revisione della rendita per infortunio sul lavoro; esso dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione del soggetto tutelato nelle condizioni fisiche.Un risalente orientamento giurisprudenziale escludeva la possibilità di un coordinamento tra le due distinte fattispecie legali, ritenendo che le modalità e le limitazioni temporali previste dall'art. 83 del T.U. non possono trovare applicazione nell'ipotesi di costituzione di rendita unica (cfr. Cass. 13 maggio 1982 n.4904, 20 marzo 1987 n.2777).
In relazione a questo indirizzo, con sentenza 6 giugno 1989 n.318 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 80, 1° comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli. Con questa pronuncia è stata riconosciuta la legittimità della costituzione di rendita unica ex art. 80 del T.U. anche nel caso in cui per uno degli infortuni i postumi si siano consolidati per il passaggio del decennio, e, di conseguenza, è stata esclusa l'intangibilità della relativa percentuale di inabilità già riconosciuta, dal momento che, per addivenire alla costituzione di rendita unica, si deve necessariamente procedere alla valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, non già in corrispondenza alla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuite alle singole lesioni, ma avendo riguardo allo loro reciproca influenza ed al loro complessivo risultato inabilitante, sulla base di un giudizio di sintesi. È stato così posto un limite non già alla possibilità di nuova valutazione medico legale dai postumi consolidati dopo il decennio, ma alla misura della rendita che deve essere liquidata all'esito della unificazione, nel senso che la rendita non deve essere in nessun caso inferiore a quella già stabilizzata ex art. 83 del T.U.....
LaPrevidenza.it, 26/04/2012