martedì, 13 ottobre 2026

La tabella Inail per l'attuale valutazione civilistica del danno biologico

Calogero Lo Giudice - Avvocatura Inail di Pisa

 

La causa, decisa dal Tribunale di Montepulciano il 19/6/2009 con la sentenza n.149/2009, desta anzitutto interesse per la  ripartizione del quantum risarcitorio tra Inail e lavoratore infortunato, in seguito all’orientamento recentemente espresso dalle SS.UU. In tema di danno non patrimoniale (nn.26972,26973,26974,26975/2008)  e  in applicazione delle riconsiderate  Tabelle milanesi per la liquidazione del danno  derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale (Tabelle 2009).
Nella specie, si trattava di decidere della pretesa risarcitoria di parte attrice e di quella surrogatoria dell’Inail,  in relazione alle lesioni all’occhio sinistro subite dal  lavoratore infortunato nell’incidente stradale avvenuto il 25/6/2002.
Per il CTU – come si legge nella sentenza – l’attore, “ in conseguenza del sinistro, ha subito lesioni consistite in una invalidità temporanea totale per 30 giorni e parziale, al 50%, per 265 giorni, con postumi permanenti costituiti da una....

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LaPrevidenza.it, 07/09/2009

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