martedì, 13 ottobre 2026

La separazione dei coniugi con addebito

Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, foro di Brescia

 

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI CON ADDEBITO

La normativa di riferimento - I fatti costitutivi dell'addebito - Gli effetti della pronuncia di addebito - Questioni processuali

La normativa di riferimento

Il secondo comma dell’art 151 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.

La differenza tra l'istituto de quo e la disciplina precedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, che prevedeva l’allora famoso istituto della “separazione per colpa”, si ravvisa principalmente nella circostanza per cui ante riforma la separazione giudiziale poteva essere richiesta solo in presenza di tassative previsioni di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali. Invece, nella disciplina vigente il presupposto della separazione è l'intollerabiltà della convivenza, mentre la dichiarazione di addebito è meramente eventuale, e può essere pronunciata solo ed esclusivamente a seguito di espressa e specifica domanda e solo qualora "ne ricorrano le circostanze".

La pronuncia de qua presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi. Tale valutazione deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.

Inoltre, l'esame delle singole violazioni deve essere fatta nel contesto del comportamento globale di entrambi i coniugi: il contegno tenuto da un coniuge non può mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge, al fine di valutare o verificare se l'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite nell'altro.

D'altro canto, la condotta oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificata dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale, tali da non essere suscettibili di deroghe o eccezioni. Nelle suddette gravissime ipotesi, l'eventuale tolleranza di un coniuge, rispetto alla violazione dei doveri matrimoniali da parte dell'altro coniuge, non esclude comunque l'addebitabilità della separazione, salvo il caso per cui non sia già venuta meno da tempo l'affectio coniugalis.

La pronuncia di addebito postula in ogni caso:

  1. la violazione, da parte di uno dei coniugi, di uno dei fondamentali e più rilevanti obblighi o doveri nascenti dal matrimonio;

  2. l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cosiddetto “accertamento del nesso eziologico”) e si sia determinato nel perdurare della convivenza. Quindi, in genere non si può addebitare la separazione sulla base di comportamenti successivi alla cessazione della convivenza. Tuttavia, possono essere considerati rilevanti i fatti eventualmente accaduti dopo il provvedimento del presidente del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamente, nello specifico caso in cui posseggano autonomo e concreto rilievo causale in ordine alla produzione dell'effetto dell'improseguibilità della convivenza e dell'addebito (Cass. Civ. Sent. 6621 del 14.7.1994).

  3. La riferibilità dell'atto contrario ai bona matrimonii al comportamento volontario e cosciente di uno dei due coniugi, ovvero a persona capace di intendere e di volere. Ne consegue la non addebitabilità della separazione al coniuge che abbia posto in essere comportamenti contrari ai doveri coniugali a causa di uno stato di malattia mentale....

(Avv. Luigi Modaffari)

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LaPrevidenza.it, 14/09/2009

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