martedì, 11 agosto 2026

La semplificazione delle procedure ai fini degli adempimenti per le misure minime di sicurezza e notificazione

Articolo del Dott. Luigi Risolo

 

 

Il 9 Dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Garante per la privacy intitolato: “ Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinate tecnico di cui all’Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali ( del 27.11.2008, con pubblicazione in G.U. nr. 287 del 9 Dicembre 2008 ).

L’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, nell’impegno precipuo di semplificazione delle procedure inerenti alcuni adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e sentito il Ministro per la semplificazione normativa ( il quale ha rilasciato parere favorevole con nota del 21 Novembre 2008 ), con riferimento alle amministrazioni pubbliche e società private i quali trattano dati non sensibili ( cioè dati anagrafici e residenziali ) e dati sensibili dei propri dipendenti ( riferiti solo ai dati che rilevano lo stato di salute e/o l’adesione ad organizzazioni sindacali ) nonché alle piccole e medie imprese anche in forma artigianale e liberi professionisti i quali trattano solo dati amministrativi e contabili, ha adottato delle semplificazioni le quali non sottraggono i soggetti economici interessati dagli obblighi sulla privacy come ad esempio l’adozione, tenuta ed aggiornamento del Documento Programmatico di Sicurezza, ma snellisce soltanto alcune procedure con un duplice obiettivo: da un lato non esimere tali soggetti dagli obblighi sulla privacy e dall’altro evitare, e quindi togliere, procedure troppo onerose sotto ogni profilo.

Il Garante, a tal fine, ha premesso nel provvedimento in questione la necessità specifica di semplificare delle procedure ai "soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni

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LaPrevidenza.it, 23/12/2008

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