mercoledì, 14 ottobre 2026

La ritardata presentazione della domanda di pensione per inesattezza dell'estratto conto assicurativo non determina colpa da parte dell'Inps

Cassazione, sez. lavoro, sentenza 23.7.2012 n. 12780

 

Con sentenza depositata in data 20/2/2008 il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda avanzata da V.A. nei confronti dell'I.N.P.S., diretta a far accertare la responsabilità di quest'ultimo in relazione alla ritardata presentazione della domanda di pensione (solo nel novembre del 2005), laddove la presenza di 91 contributi agricoli sarebbe dovuta risultare - contrariamente a quanto era avvenuto - negli estratti conto datati 20/10/2004 e 8/2/2005, e condannava l'Istituto a corrispondere al ricorrente le somme pari all'ammontare della pensione di anzianità spettantegli per il periodo dal 1/10/2004 fino al 30/11/2005, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonchè a procedere al ricalcolo della suddetta pensione. Con sentenza depositata in data 18/10/08, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dall'I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale, rigettava l'azionata domanda. Nel pervenire a tale decisione la Corte territoriale riteneva che la condotta dell'assicurato, caratterizzata da inerzia e disattenzione nel non segnalare all'Istituto il mancato accredito dei 91 contributi agricoli, fosse riconducibile alla previsione dell'art. 1227 cod. civ., comma 2 ai sensi del quale il risarcimento degli eventuali danni non è dovuto qualora il creditore non abbia usato l'ordinaria diligenza per evitare gli stessi.

Stigmatizzava la mancata collaborazione del V., evidenziando che lo stesso non aveva mai presentato domanda di pensione prima del novembre 2005 nè proposto ricorso amministrativo avverso il diniego del trattamento con decorrenza precedente, per cui appariva difficile concretizzare un presunto e virtuale diritto a pensione decorrente dall'ottobre 2004. Per la cassazione di tale sentenza ricorre V. A. con impugnazione affidata a quattro motivi. Resiste con controricorso l'I.N.P.S..

 

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LaPrevidenza.it, 15/11/2012

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