La riforma Fornero, i contratti a contenuto formativo e l'obbligo assicurativo Inail
Dr.ssa Silvana Toriello
II contratto di apprendistato ha storicamente offerto ai datori di lavoro 1'enorme vantaggio di un ridottissimo onere contributivo. Prima dell’intervento della legge 296 ai fini contributivi si distingueva tra apprendisti dipendenti di imprese industriali e commerciali ed apprendisti che svolgono la propria prestazione lavorativa presso le imprese artigiane. Il regime contributivo era nei due casi diverso. Nel primo caso il riferimento principale era rappresentato dall’articolo 22 comma 1 della legge n. 25 del 19 gennaio del 1955 che testualmente prevedeva che “il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.”Tale norma è stata poi modificata dall’articolo 119 del TU che ha previsto che “il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, venisse fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta. Il contributo varia ogni anno in relazione alla variazione dei minimali di retribuzione agli effetti contributivi ed è, per espressa disposizione normativa a totale carico del datore di lavoro. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Il contributo è riscosso dall’INPS che poi provvede a riversare all’Inail la quota di sua competenza. Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane i contributi (in principio sostenuti dal Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori ex art. 62 L. 29 aprile 1949 n. 264), ai sensi dell’articolo 28 della legge del 1955 erano a totale carico delle Regioni che stipulavano apposite convenzioni con gli Istituti assicuratori ( vedasi in particolare la legge 21 dicembre 1978 n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”.).Fino alla legge 296/2006 (finanziaria 2007), la contribuzione per gli apprendisti è stata dovuta in misura fissa settimanale e non in percentuale della retribuzione (applicazione della aliquota Contributiva alla retribuzione imponibile percepita dal layoratore) come accade in tutte le altre fattispeeie di lavoro dipendente. Gli importi settimanali dei contributi fissi dovuti dai datori di lavoro erano molto ridotti, pari nel 2006 a € 2,89 (senza assicurazione INAIL) e a € 2,98 (con assicurazione INAIL) (circ. INPS 18/2006).Come noto, il comma 773 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 ( Finanziaria 2007 ) ha modificato sostanzialmente il quadro contributivo dei contratti di apprendistato . In particolare, a partire dal 1° gennaio 2007, sia per i rapporti esistenti che per quelli costituendi, la contribuzione a carico dei datori di lavoro artigiani e non artigiani per gli apprendisti è complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per la generalita dei datori di lavoro con organico superiore a 9 addetti; 1,5% della retribuzione imponibile nel primo anno di rapporto e 3% nel secondo anno fino al normale 10% dal terzo anno in poi, per le imprese con un organico fino a 9 addetti. La contribuzione previdenziale con le aliquote ridotte è mantenuta per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Tale beneficio puo essere fruito esclusivamente se 1'assunzione e effettuata con contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale o con contratto di apprendistato di alta formazione; non opera, invece, per l’apprendistato di mestiere. A partire dalle assunzioni effettuate dal 1°-1-2007, rileva l’organico (inferiore o meno a 9 addetti) effettivo al momento dell’assunzione (circ. INPS 22/2007).La norma in questione ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Al riguardo, si fa presente che, come stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 28 marzo 2007, reso noto con un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, l'aliquota di competenza INAIL è fissata nella misura dello 0,30%, nel mentre per INPS :Fpld 9,01;Cuaf 0,11;Malattia 0,53;Maternità 0,05. Da ultimo si rileva come, a decorrere dalla stessa data, viene meno per le Regioni l'obbligo del pagamento delle somme dovute per le assicurazioni in favore degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane di cui all'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita' giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati....
Silvana Toriello
LaPrevidenza.it, 25/10/2012