Cassazione, Sentenza 26 ottobre 2009, n. 22597
Appare assorbente l'esame del primo motivo di ricorso con il quale la compagnia di assicurazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 990 del 1969 rilevando che la convenuta P. non aveva provveduto, a sua volta, ad inviare la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione dell'attrice xxx V., proponendo direttamente domanda riconvenzionale nei confronti della stessa attrice (la compagnia di assicurazione ITAS era stata chiamata in estensione della domanda riconvenzionale di danni nei confronti della V., così come si desume dalla sua formulazione letterale).
Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (successiva a Cass. s.u. 12006 del 1991), secondo la quale nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione - tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della “ratio” della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento) - anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, avanzata dal convenuto che assuma - a sua volta - la responsabilità, esclusiva o concorrente, dell'attore (Cass. 1513 del 1993, 4411 del 1993, 10419 del 1994, 12189 del 2006).
A questo riguardo è stato anche di recente ribadito che l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 L. n. 990 del 1969 di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato, anche implicito, restando tuttavia escluso che sia obbligo del giudice acquisire “ex officio” la relativa documentazione.
LaPrevidenza.it, 24/12/2009
Avvocato
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