venerdì, 11 ottobre 2024

La  prescrizione in materia previdenziale: profili problematici e le soluzioni adottate nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e nella prassi amministrativa

Dott. Franco Castellucci

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 2934 c.c. ogni diritto si estingue per prescrizione, quando iltitolare, non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Si ritiene (1), tuttavia, che la normaparli impropriamente di estinzione del diritto, se la prescrizione operasse nel senso di estinguereil diritto non si comprenderebbe la regola posta dal successivo art. 2940 c.c., secondo cui non èpossibile chiedere la restituzione di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto. Infatti, se il debito fosse estinto, il pagamento non sarebbe dovuto e se effettuato dovrebbeessere restituito. Pertanto, il diritto più che estinguersi perde la propria forza, nel senso che, sesi agisce in giudizio, il terzo potrà eccepire la prescrizione, e in tal modo arresta l’iniziativagiurisdizionale. Se tale eccezione non viene opposta, il diritto potrà essere fatto valere ad ognieffetto. Altri (2) preferiscono parlare di estinzione dell’azione, piuttosto che di estinzione del diritto.

Da questa breve descrizione si può affermare che i presupposti dell’istituto sono (3):

      1) un diritto soggettivo che può essere esercitato e non imprescrittibile;

      2) il mancato esercizio del diritto (inerzia da parte del titolare);

      3) il decorso del tempo previsto dalla legge.

Con riguardo alle specifiche regole sulla prescrizione, l’art. 2936 stabilisce che è nullo ognipatto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. La norma precisa che i precettidettati dalla legge non sono derogabili convenzionalmente dalle parti, i quali, dunque, nonpossono stabilire eccezioni tendenti all’eliminazione, prolungamento o all’abbreviazione deitermini. Il divieto si riferisce anche a quelle modifiche riguardanti, quindi la decorrenza, le causedi sospensione o di interruzione. La nullità del patto inteso a modificare la disciplina legale della prescrizione fonda la suaratio,sulla considerazione che la prescrizione è un istituto di ordinepubblico, e la sua normativa è pertanto inderogabile e, tra i cui fini, vi è quello di assicurare checiascun soggetto possa godere della tutela legislativa in piena libertà, senza essere indotto perun motivo o per l’altro a subirne le modificazioni. Il successivo art. 2937 stabilisce che solo dopo che sia trascorso il tempo stabilito, è consentitala rinuncia che è un atto di dismissioni di un diritto da parte del suo titolare, atto unilaterale acarattere non recettizio, che dipende esclusivamente dalla volontà di chi lo compie. La prescrizione, al fine di operare, presuppone dunque il mancato esercizio di un diritto per undato tempo. Questo tempo è fissato inderogabilmente dalla legge in misura variabile secondo icasi, infatti, l’art. 2946 c.c., stabilisce che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, idiritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. La norma in oggetto è di portatagenerale, nel senso che se non è previsto un termine più breve o più lungo di prescrizione, siapplicherà quello generale. Si tratta di una norma di chiusura, ovvero applicabile ove illegislatore non abbia specificatamente previsto un termine diverso. Come per esempio, il dirittoal risarcimento del danno derivante da fatto illecito che si prescrive in cinque anni (art. 2947c.c.), in due anni si prescrive, invece, il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione deiveicoli di ogni specie. L’art. 2948 c.c., prevede altri casi di prescrizione di diritti in cinque anni,mentre l’art. 2955 c.c. contempla casi di prescrizione in un anno, l’art. 2956 in tre anni. Infine,la legge regola anche le prescrizioni denominate presuntive, che sono caratterizzate dal fattoche, trascorso un certo periodo di tempo indicato variamente dagli artt. 2954 – 2956, il diritto sipresume estinto per intervenuto pagamento. Si tratta di una presunzioneiuris tantum diestinzione, salvo la prova contraria, secondo le regole degli artt. 2959-2960. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere(art. 2935 c.c.). E’ stato evidenziato in dottrina che l’inerzia non rileva in quanto tale, maesclusivamente l’inerzia che, configurandosi come incuria e disinteresse rispetto al diritto e allasua tutela, sia giuridicamente e socialmente apprezzabile come non esercizio di una situazionegiuridica soggettiva (4). Se l’inerzia del titolare del diritto è giustificata o viene a mancare, laprescrizione non decorre più, si delineano, così, i due istituti della sospensione e dell’interruzione. Il legislatore ha previsto talune cause di sospensione e di interruzione, la prima, si verificaquando l’inerzia del titolare permane, ma trova giustificazione in particolari situazioniespressamente previste dalla legge, durante le quali, la prescrizione, viene provvisoriamentearrestata (5). La giurisprudenza (6), reputa che i casi di sospensione siano tassativi, ossia solo quelliprevisti dalla legge. Si ha interruzione della prescrizione, quando l’inerzia del titolare del dirittoviene a mancare o perché compie un atto con quale esercita il suo diritto o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (7). La differenza fra i due istituti consiste nel fattoche la sospensione apre una parentesi, l’interruzione è una frattura che impedisce di tener contodel tempo già trascorso, cosicché inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, mentre conla fine della sospensione, il computo del termine ricomincia, sommandolo, al periodo precedente...

 

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LaPrevidenza.it, 07/05/2012

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