sabato, 06 dicembre 2025

La pensione di inabilità ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il Regolamento

Decreto Ministeriale 8.5.1997 n. 187

 

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria

(Pubblicato in G.U. 30 giugno 1997, n. 150)

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui allF>Per i lavoratori agricoli avvent'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;

Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria indicate all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;

legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari; legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "in linea con i principi di cui alla legge 12 giugnenerale obbligatoria dei lavoratori o 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed, in particolare, l'articolo 2 concernente la pensione ordinaria di inabilita';

Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, tra l'altro, le modalita' di calcolo della pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il sistema contributivo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1. Pensione di inabilita'



1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per infermita' non dipendenti da causa di servizondente al trattamento pensionisticoio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilita'". 2. La pensione di inabilita' e' riversibile ai superstiti.

Art. 2. Requisiti



1. La pensione di inabilita' spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilita', computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa conseguente all'infermita' di cui alla precedente lettera b).

Art. 3. Presentazione e contenuto della domanda 1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda. 2. La domanda e' presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilita' di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati. 4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita' a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 4. Istruttoria



1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilita' conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso gli organi sanitari cui e' demandato tale accertamento in caso di infermita' dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali. 2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilita' senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.

Art. 5. Commissioni mediche



1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all'interessato della data in cui e' convocato per gli accertamenti sanitari. 2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico - legale, designa un membro relatore, il cui nominativo e' comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di giustificato motivo, il presidente puo' sostituire il membro relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone comunicazione all'interessato. 3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede della commissione, il presidente puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto necessario, di altro membro della commissione. 4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e puo' altresi' disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari anche presso tali strutture. 5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia puo' formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6. 6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico dell'interessato. 7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita', il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo. 8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.

Art. 6. Accertamenti sanitari



1. Il membro relatore della commissione, al termine degli accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono risultare: a) la data di definizione del verbale e le generalita' dell'interessato; b) gli accertamenti eseguiti; c) il giudizio diagnostico sulle infermita' riscontrate con l'indicazione della menomazione complessiva che compromette l'efficienza psico - fisica; d) il giudizio sulle conseguenze che le infermita' riscontrate determinano sulla idoneita' al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa; e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, determinata da infermita' che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro; f) se la eventuale inabilita' di cui ai precedenti punti d) ed e) e' determinata da infermita' dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Nei casi di coesistenza di infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilita' e' determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre; g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia; h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della commissione, in caso di giudizio non unanime; i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione. 2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione. 3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto termine, senza darne comunicazione.

Art. 7. Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari



1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro e' gia intervenuta. 2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilita' permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze. 3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

Art. 8. Liquidazione, pagamento e decorrenza

1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilita'. 2. La pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermita' non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente decreto, la pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento dello stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di diniego della pensione di inabilita' in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

Art. 9. M i s u r a



1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilita' e' calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di eta', previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita' superiore a 40 anni. 2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita' contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza. 3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e' incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianita' contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni. 4. L'importo del trattamento di pensione di inabilita' non puo' superare l'80% della base pensionabile ne' l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Art. 10. Incompatibilita' 1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente e autonoma ed e' revocato in caso di recupero della capacita' fisica e di svolgimento di attivita' lavorativa. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.

Art. 11. R i n v i i



1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilita' trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermita' e di liquidazione delle pensioni ordinarie. 2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilita', nonche' nell'articolo 13 della citata legge, al fine di garantire in particolare l'aggiornamento tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari. 3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermita' dipendenti da causa di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1997

p. Il Ministro del tesoro Pennacchi

Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305

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Allegato 1 (art. 3, comma 3)

Al (Amministrazione o ente) Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . il . . . . . . residente a . . . . . . . in, in servizio presso codesta amministrazione con qualifica di .................................. Chiede la pensione di inabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermita' non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Allega: 1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell'infermita' riportata e lo stato di inabilita' assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; (1) 2) cartelle cliniche e documentazione medico - ospedaliera; (eventuali).

Il richiedente ............... ------------ (1) redatto secondo lo schema dell'allegato 2, al decreto.

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Allegato 2 (art. 3, comma 3)

CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Cognome e nome nat . . il . . . . .. domiciliat . . a via statocivile . . . . . . . . . . . .. figli n . . documento di riconoscimento n. . . . . . . . . . . rilasciato il dal occupazione attuale data della cessazione del lavoro . ............. per . . . . . . . . . . . . . Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveriospedalieri) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... E' titolare di rendita - pensione - indenizzi ecc. . . . . . . . . Specificare tipo e percentuale di invalidita' . . . . . . . . . . . Stato generale: . . . . . . alt. m . . . . . . peso kg . . . . . . cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosita', dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . App. cardiovascolare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polso: . . . . . . . . . . .. respiro: . . . . . . . . . press. arter: . . . . . . . Vasi: App. respiratorio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . App. digerente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernie: (sede, riducibilita', uso di cinti) . . . . . . . . . . . Organi ipocondriaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni funzionali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articolazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E' provvisto di apparecchio protesico: . . . . . . . . . . . . . Sistema endocrino: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistema nervoso e psiche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Occhi e vista: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orecchio e udito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . App. urogenitale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altri organi e' apparati: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche - accertamenti sanitari, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . .  Eventuali terapie praticate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per la menomazione complessiva dell'integrita' psico - fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.

Data . . . . . . .

Timbro del medico (con indirizzo) ..................

Firma del medico ............ ------------ (1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): "12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'art.2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge.

Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio". - L'art. 1 del D.Lgs. n. 29 / 1993, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", prevede: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

- Si trascrive il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 / 1973 (in Gazzetta Ufficiale n. 120 - supplemento ordinario del 9 maggio 1974): "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". La parte II, titolo II di detto decreto del Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato. La parte III di detto decreto del Presidente della Repubblica, articoli da 209 a 251, riguarda il trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ora Ferrovie dello Stato S.p.a .

- Si trascrive il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 / 1967 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 - supplemento ordinario del 20 febbraio 1968): "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale". Il titolo X, capo II, di detto decreto del Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

- Si trascrive il titolo della legge n. 379 / 1955 (in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1955): "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro". I capi II, III, IV di detta legge riguardano il trattamento di quiescenza.

- Si trascrive il titolo della legge n. 1035 / 1939 (in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1939): "Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari". Il titolo II di detta legge concerne il trattamento di quiescenza.

- Si trascrive il titolo della legge n. 167 / 1981 (in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981): "Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari".

- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 222/1984 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile) (in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984): "Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita'). - 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, con siderata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni; b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E' altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'.

6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa".

- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995: "15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma l4".

- Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990): "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzio ne; per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Note all'art. 1: - Per l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si rimanda alle note alle premesse. - Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse. Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti): "Art. 2. - Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti: (Omissis). "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione: 1) al compimento del sessantesimo anno di eta' per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: (1uindici anni dalla data iniziaie del l'asicurazione e risultino versati o acereditati in li 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 2340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli nomini, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento; 2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani; b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

"Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949".

(Omissis). Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 503 / 1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal l gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data".

- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995: "19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente".

- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo". - Per l'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse. Note all'art. 11: - Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990): "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge n. 222/1984: "Art. 13 (Personale medico degli enti previdenziali). - Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Note all'allegato 1: - Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse.

(si omettono le tabelle) 

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LaPrevidenza.it, 07/10/1997

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