Dr. Carlo Alberto Legitimo – Socio Senior dello Studio Associato BC di La Spezia
L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, dispone che “gli Organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle Amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti “sul luogo di lavoro”. La norma, apparentemente semplice e chiara, merita approfondimenti per le perplessità suscitate in sede di applicazione alle aziende aventi più articolazioni sul territorio. In particolare, dovendo l’Organo di vigilanza in presenza di lavoro nero, accertare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nel caso in cui l’azienda utilizzi più locali non confinanti (es. negozio con due punti vendita nello stesso comune), potrà limitare la rilevazione del personale presente ad un solo locale o dovrà estenderla ad ognuno di essi? L’art. 62 del citato Testo unico dispone che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. La disposizione, sufficientemente indicativa perché considera luogo di lavoro ogni pertinenza dell’azienda destinata ad ospitare posti di lavoro, esclude peraltro la sua applicabilità al titolo primo del predetto Testo unico, cioè alla normativa che comprende il menzionato art. 14. Ma un chiarimento al riguardo lo fornisce il Ministero del lavoro nella sua circolare n. 33/2009, quando trattando delle conseguenze del provvedimento di sospensione afferma che “secondo la nuova formulazione dell’art. 14 il provvedimento ha anzitutto effetto in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” e che “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione, e con particolare riferimento all’edilizia all’attività svolta nel singolo cantiere”. Per una puntuale definizione di .....
Dr. Carlo Alberto Legittimo
LaPrevidenza.it, 13/07/2011
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