Articolo di Anna Larussa - Avvocato
Con la sentenza n. 23976 del 7 maggio 2009 (deposito dell’11 giugno 2009) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento con la quale il giudice di merito aveva dichiarato non essere più reato la fattispecie prevista dall’art. 8 d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) affermando che sussiste continuità normativa fra il reato previsto dall’abrogata disposizione e la fattispecie penale introdotta, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dal combinato disposto degli artt. 63, 64, 68, lett.b – in relazione all’allegato IV, punto 1.4.1. del D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): ciò, in quanto la nuova normativa pone tuttora delle prescrizioni quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, financo più dettagliate di quelle previgenti, il che basterebbe ad escludere che nel caso di specie possa ravvisarsi un’ipotesi di abolitio criminis.
La pronuncia in parola non può che risultare di interesse nella misura in cui va ad aggiungere un ulteriore tassello interpretativo, ma foriero di risvolti pratici di non poco momento, in una materia in cui, malgrado gli sforzi di razionalizzazione, si continua ad avere l’impressione di una sorta di navigazione a vista.
In via preliminare pare opportuno illustrare il caso che ha sollecitato le conclusioni rassegnate dai Supremi Giudici.
Il legale rappresentante di una società gestrice di un impianto di depurazione veniva tratto a giudizio per rispondere in tale qualità, oltre che come datore di lavoro, del reato di cui agli artt. 8, comma 1, 389, lett. c, d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 perché ometteva di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere, catenelle onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze, nonché del reato di cui agli artt. 374, 389, lett.b, d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547, perché, nelle suesposte qualità, non manteneva in buono stato di conservazione ed efficienza impianti, luoghi di lavoro, e servizi a questi accessori.
LaPrevidenza.it, 27/07/2009
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...
Avvocato