Inail, Nota 24.6.2009 n. 6704 - Dott.ssa Silvana Toriello
Prima della richiesta dei premi nei casi di accertata violazione delle disposizioni ex art. 12 TU 1124/1965 va spedita diffida al datore di lavoro.
Il Ministero del lavoro con la nota del 7 aprile 2009 ha comunicato, alle proprie DPL, di non considerare ammissibili gravami in materia di obbligo assicurativo Inail prodotti avverso atti diversi dala diffida ( certificati di assicurazione o di variazione).
L'INAIL, con la nota n. 6704 del 24 giugno 2009, ha reso noto che è stato concordato un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le DPL continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi proposti ai sensi dell'art. 16 del TU n. 1124/65 anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati di variazione emessi da una sede Inail. Nel contempo, l'Istituto si attiverà per adeguare al disposto normativo le procedure informatiche realizzando , peraltro, d'intesa con lo stesso Ministero del Lavoro, una interoperabilità per via informatica con le DPL, secondo modalità che verranno individuate in seguito .
Dr.ssa Silvana Toriello
Gruppo di studio - Materiale riservato
LaPrevidenza.it, 05/07/2009
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato