mercoledì, 14 ottobre 2026

La diffamazione perpetrata attraverso un sito registrato all’estero non evita il reato

Cassazione penale  sez. I, sentenza 15 marzo 2011 n. 16307

 

l Tribunale di Sassari accoglieva la richiesta avanzata da P. G., imputato per il delitto di cui all'art. 595 c.p., di sollevare conflitto positivo di competenza per territorio in quanto era emerso che davanti al tribunale di Arezzo pendeva analogo procedimento. Nella denuncia di conflitto il P. osservava che l'accusa a lui rivolta in ambedue i procedimenti aveva ad oggetto la diffamazione commessa attraverso la pubblicazione di un articolo nella rubrica (OMISSIS) presente nel sito internet di cui l'imputato era amministratore, oltre che per il reato di cui all'art. 684 c.p.. Aggiungeva che la genesi dei due procedimenti era dovuta al fatto che la P.G. che aveva ricevuto la querela della persona offesa aveva inviato gli atti sia al P.M. di Sassari, luogo di residenza dell'imputato, che a quello di (OMISSIS), il quale ultimo aveva trasmesso gli atti ad Arezzo, luogo dove ha sede il server tramite il quale si era giunti alla pubblicazione; l'imputato riteneva che non fosse possibile stabile il luogo di consumazione del reato e quindi che dovesse ritenersi la competenza del luogo di residenza dell'imputato e cioè (OMISSIS). Presentava una memoria la persona offesa la quale ribadiva che si trattava del medesimo fatto che aveva dato origine a due distinti procedimenti e che la competenza doveva radicarsi dove era avvenuta una parte dell'azione e cioè l'immissione in rete della notizia tramite il server; inoltre presso Arezzo erano state presentate due querele e quindi il relativo procedimento era più completo. Il conflitto positivo di competenza sussiste, in quanto due giudici prendono cognizione del medesimo processo determinando una situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. 

La Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi di recente sulla medesima questione con la decisione Sez. 1 21 dicembre 2010 n. 2739, dep 26/1/2011, con la quale si è tra l'altro affermato:

"Occorre premettere che il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa.


 

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LaPrevidenza.it, 08/02/2012

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