mercoledì, 14 ottobre 2026

La corresponsione dell’I.I.S. nelle pensioni di reversibilità

Articolo di Antonello Podda - Funzionario Inpdap

 

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.74 del 28.03.2008) ha riproposto all’attenzione della giurisprudenza e degli esperti del settore pensionistico, il problema della corretta determinazione dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.) nel calcolo delle pensioni di reversibilità. I giudici costituzionali si sono espressi in favore della legittimità costituzionale dell’art.1 comma 774 della L.296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007), nella parte in cui il legislatore detta l’interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La riforma pensionistica del 1995 – nota anche come legge Dini – stabiliva nel citato articolo al primo capoverso che “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”.
L’interpretazione autentica di detta norma, dettata come già detto con il comma 774 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 stabiliva che “per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”. Questa interpretazione della norma andava in direzione opposta alla pacifica giurisprudenza in materia della Corte dei Conti nella sua qualità di giudice unico in materia pensionistica dei dipendenti pubblici...

(Dott. Antonello Podda)

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LaPrevidenza.it, 04/04/2008

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