La contrattazione aziendale resa eversiva
Prof. Mario Meucci
Con l’aggettivo “eversiva” riferito alla contrattazione aziendale intendiamo quella scardinante il tradizionale modello di contrattazione cd. “articolata” in più livelli (nazionale, territoriale, aziendale), inaugurata felicemente negli anni ‘60 del secolo scorso ad iniziativa di illustri economisti, giuslavoristi e sindacalisti gravitanti nell’orbita della Cisl dell’epoca e dei fondatori del suo Centro studi fiorentino .
Il modello della “contrattazione articolata” – tuttora fortunatamente in atto e da salvaguardare nella sua integrità – venne elaborato all’epoca per modulare le relazioni industriali alle variegate situazioni aziendali del Paese; esso poneva all’apice la contrattazione nazionale (garante di trattamenti economico-normativi minimi o di base) e si dipanava a cascata – tramite rigide clausole di rinvio per materia - alle inferiori negoziazioni territoriali o aziendali, più aderenti alle specificità locali o aziendali.
Garante di un armonioso collegamento tra i tre livelli di contrattazione erano, giustappunto, le clausole di rinvio (dette anche “demandi” in sindacalese) codificate nella contrattazione nazionale, ove gli agenti negoziali superiori autorizzavano i livelli sottordinati di contrattazione a disciplinare, autonomamente o in difformità dalle condizioni di base definite in sede nazionale, specifici istituti: eminentemente i premi di produzione aziendali e la classificazione del personale, tramite anche il ricorso alla job evaluation.
La predeterminazione delle tematiche da negoziare ai livelli inferiori al nazionale – tramite una vincolante procedura “permissiva” – era idonea ad evitare effetti di scardinamento della “gerarchia” contrattuale, intesa in senso sostanziale (e non giuridico, stante che tutti i contratti di vario livello sono pari ordinati e idonei, per successione temporale, a modificare i sovrastanti e i sottostanti accordi) e, conseguentemente, di precludere fenomeni di frammentazione negoziale e normativa....
LaPrevidenza.it, 04/01/2012