Dott. Massimo Greco
In un quadro normativo mutevole e dominato dall’esigenza di ridurre la spesa pubblica complessiva, tutti gli attori del pluralismo istituzionale sono chiamati a dare il proprio contributo. Tra tagli, accorpamenti e fantasiose forme di razionalizzazione dei rispettivi sistemi di governance, l’ente territoriale di governo che certamente più degli altri è preso di mira dalle politiche di spending review è la Provincia. Peraltro, questo “condannato” ente intermedio della Repubblica è impegnato in questi giorni ad attivare le poche, se non uniche, forme di autonomia impositiva riconosciute dal recente sistema del federalismo fiscale.
1. L’attribuzione alle Province del tributo
L’art. 17 del D.lgs. n. 16 del 6 maggio 2011, rubricato “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, al comma 1 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province”. Il 2° comma del medesimo articolo prevede che “L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze”. La novella disciplina tributaria si applica esclusivamente alle Province delle regioni a statuto ordinario. Il 5° comma infatti prescrive che “La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009”. Con il decreto legge n. 16 del 02/03/2012, convertito nella legge n. 44 del 26/04/2012, il legislatore statale ha intesto estendere anche alle Province delle regioni a statuto speciale la disciplina in questione. L’articolo 4 di detto decreto legge così recita: “Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, (in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011), su tutto il territorio nazionale”. A questo punto si pone il problema dell’organo delle Province deputato ad applicare la normativa e, quindi, ad adottare la delibera di eventuale variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per singolo territorio provinciale, atteso il silenzio del legislatore sull’argomento....
LaPrevidenza.it, 11/05/2012
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...