Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. Civ., Sez. Lav., 19.3.2009, n. 5708
In materia di trasferimento d’azienda ed, in particolare, di interpretazione di principi comunitari si segnala Lav. che statuisce che la l’art. 2112 c.c., nel testo modificato dall’art. 47 Legge n. 428 del 1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee in applicazione del canone dell’interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, ed in considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (sent. nn. 25.1.2001, C-172/99, 26.9.2000, C-175/99 e 14.9.2000, C-343/98) deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell’azienda non derivi dall’esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell’impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l’impresa subentrante, purché si accerti l’esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese. Infine, Lav. precisa che non vi sono elementi per ritenere che la modifica normativa introdotta dall’art. 29 D. Lgs. 276/2003, che l’esclude la configurazione del trasferimento di azienda o di parte di essa in caso di acquisizione di personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, abbia effetto retroattivo.
LaPrevidenza.it, 04/11/2009
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