Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 18 giugno 2009, n. 14149 - Avv. Adriano Buzzanca
La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto da un contribuente avverso la pronuncia della Commissione Regionale in tema di imposte sui redditi riferiti ad un immobile di interesse storico artistico.
In particolare, il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, derivanti da un immobile storico-artistico, pagate sulla base del canone di locazione e non sulla base della rendita indicata dall’art. 11 della L. n. 413 del 1991.
La Commissione Regionale chiamata a pronunciarsi in merito, aveva escluso l'applicabilità della agevolazione a tali immobili vincolati, rilevando che nella specie le unità immobiliari non erano costituite da abitazioni ma da negozi.
La Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto fondato il ricorso proposto dal contribuente avverso tale pronuncia, con il quale quest’ultimo ha denunciato la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, affermando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso l'applicabilità della agevolazione agli immobili vincolati che siano locati a terzi, stabilendo il seguente principio:
“In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell'applicazione di siffatto regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non ha rilevanza né la destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, né la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, né la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato”.
Avv. Adriano Buzzanca
LaPrevidenza.it, 03/11/2009
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