Corte di Cassazione, I sez. civile, 20.5.2009, n. 11803 - Dott.ssa Angela Allegria
Con la Sentenza del 20 maggio 2009 n. 11803 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere ancora una volta in materia di ricongiungimento familiare, in specie sul ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che, con decreto del 20 gennaio 2005, aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale milanese aveva annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia allora minorenne. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in Carica, lamentava in primis la errata applicazione da parte della Corte territoriale della lettera b) dell’art. 29 d. lgs. 286/1998, in quanto la figlia aveva compiuto la maggiore età dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare e quindi avrebbe dovuto applicarsi la lettera b bis del citato articolo, in secundis, riteneva non dimostrata la titolarità di un rapporto di lavoro del richiedente avente durata almeno annuale.
LaPrevidenza.it, 29/05/2009
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...