martedì, 13 ottobre 2026

L'utilizzazione del Voucher lavorativo limitatamente al settore commercio, turismo e servizi

Inps, Circolare 1.12.2008 n. 104

 

Articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

 

L’art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 (all. 1), ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo. Viene abrogato, in particolare, l’art. 71 del D.lgs n. 276/03 che ne limitava l’utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati).

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l’esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 – all. 2), la sua operatività è stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare la piena messa a regime dell’istituto, così come recentemente modificato dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).

La presente circolare propone - con l’eccezione delle imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) - le stesse modalità operative già definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008, riproponendo sia l’utilizzo del c.d. ‘voucher telematico’ sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono ‘multiplo’ da 50 euro.

Il voucher da 10 euro ed il buono ‘multiplo’ da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono ‘multiplo’ da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

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LaPrevidenza.it, 19/12/2008

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