Dott.ssa Antonella Sancipriani
L’art. 186 quater cpc già dalla sua prima elaborazione lasciava dei dubbi interpretativi ed applicativi tali da essere oggetto nel 2005 di una riforma la cui primaria intenzione era quella di semplificarne l’applicazione, ma che di fatto ne ha reiterato la sua incomprensione. Leggiamo l’articolo riformato: “Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza. “ Lo scopo principale dell’art. 186 quater c.p.c. è quello di consentire una più rapida realizzazione della pretesa fatta valere dalla parte che ritiene di aver ragione...
Dott.ssa Antonella Sancipriani
LaPrevidenza.it, 27/07/2010
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Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...